NUOVA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE |
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Martedì 31 Maggio 2022 08:46 |
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1, comma 1, secondo cui "per contenere e contratare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, ... possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2", nonchè il successivo articolo 3, comma 1, che conferisce alle Regioni “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso” di introdurre misure ulteriormente
restrittive;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n°12 del 29.03.2020, n°13 dell'1.4.2020, n°14 del 3.4.2020, n°15 dell'8.4.2020, n°16 dell'11 aprile 2020 e n°17 del 18 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonchè le note interpretative delle Ordinanze;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l'efficacia delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con decreto del 22 aprile 2020;
Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e, in particolare, l'articolo 10 secondo cui “si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree
del territorio regionale”;
Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ha ampliato talune misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, comprese le misure afferenti gli spostamenti infraregionali; gli spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; l'accesso a luoghi pubblici con il potere del sindaco di disporne la chiusura nella ipotesi in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1, let. d); l'esercizio di attività sportiva purchè nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo
1, let. e); l'espletamento delle cerimonie funebri con la partecipazione massima di quindici persone e da svolgersi preferibilmente all'aperto; l'ampliamento delle attività produttive industriali e commerciali;3 Ritenuto che il citato decreto-legge 19/2020 non abbia né abrogato nè, tanto meno, inibito l'operatività del potere di ordinanza contingibile e urgente ai fini della adozione di misure adeguate e proporzionali alla situazione epidemiologica ed economica del territorio della Regione, tenuto conto del superiore interesse alla salute pubblica e all’esercizio delle libertà costituzionali;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il parere 735/2020 reso dal Consiglio di Stato;
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti “gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica” sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica”, nonché della “insularità del territorio regionale” e, quindi, della “praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia”;
Considerato che permane la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole, di ogni ordine e grado;
Considerato che le misure limitative degli spostamenti adottate per contenere la diffusione del contagio, a livello nazionale e regionale, hanno inciso significativamente sulle attività sociali e motorie dei minori;
Considerato che in attuazione della disposizione adottata dal Governo nazionale con cui sono consentiti gli spostamenti verso il proprio domicilio, abitazione o residenza, deve potersi considerare parimenti autorizzato lo spostamento individuale o del nucleo familiare verso la propria abitazione anche secondaria, purché ciò avvenga durante i giorni feriali e solo per trasferimento
“stagionale”;
Considerato che è necessario garantire la salubrità degli ambienti in cui sono ospitati gli animali di affezione e, in particolare, è necessario consentire le attività di tolettatura e dei connessi servizi per
evitare l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario4 (dermatiti, presenza di parassiti, ecc.) e tenuto conto della circostanza secondo la quale non è stato accertato il trasferimento del contagio da Covid-19 tra animale e uomo;
Ritenuti gli allegati 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il
territorio nazionale;
Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione epidemiologica in Sicilia registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò richiedendo il mantenimento di alcune misure di carattere sanitario volte ad impedire che il rientro incontrollato verso la Sicilia possa aumentare il diffondersi dell'epidemia;
Sentiti i Sindaci dei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati, i cui territori sono stati interessati da specifiche misure emergenziali in ragione della maggiore diffusione del contagio;
Considerato che le attività produttive, commerciali e industriali, la cui apertura è stata disposta già dal DPCM del 10 aprile 2020 ed i cui settori sono stati ampliati con il successivo DPCM del 26 aprile, consentono principalmente lo svolgimento del lavoro in spazi all'aperto ovvero in presenza di poche unità lavorative, senza assembramenti;
ORDINA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(recepimento delle disposizioni nazionali)
L'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.
Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del5 Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.
Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.
TITOLO II
MISURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE
DEL DPCM 26 APRILE 2020
Art. 2
(disposizioni in materia di trasporto pubblico)
Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all'articolo 4 e relativi allegati dell'Ordinanza n°5 del 13 marzo 2020.
Art. 3
(norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)
È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi.
Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.
È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.
Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.
Art. 4
(disposizioni in favore delle persone con disabilità)
È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una6 uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell'articolo 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nei modi e termini ivi
specificati.
In recepimento integrale delle disposizioni di cui all’art. 8 del DPMC citato, l’Assessorato regionale della Salute assume i provvedimenti necessari in ordine alla riapertura dei centri semiresidenziali e delle altre strutture destinate ad erogare prestazioni socio-assistenziali alle persone disabili, avuto riguardo alla adozione di protocolli sanitari per limitare la eventuale diffusione dell’epidemia.
Art. 5
(disposizioni in materia di animali di affezione e servizio di tolettatura)
Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione. È consentita, altresì, l'attività di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone
mediante la modalità “consegna dell'animale, tolettatura – ritiro dell'animale”.
Devono essere garantiti dall'esercente tutti i dispositive di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale.
Art. 6
(spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)
Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.
Art. 7
(visite ai cimiteri)
I sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.
Art. 8
(attività sportiva)
È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d.7 pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in
vigore della presente ordinanza.
TITOLO III
MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 9
(disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali)
Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto.
Sono, quindi, autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività di:
a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;
c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all'ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;
e) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché8 la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;
f) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
Art. 10
(norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio e all’asporto)
È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici di cui al superiore articolo 9, comma 2, let. f).
È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.
TITOLO IV
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA
Art. 11
(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)
Ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per
territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o
domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri
congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali
dell’abitazione.9
I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio.
I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.
Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del
Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall'ISS.
Art. 12
(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)
I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno
l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie
Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge
regionale 5 del 2009.
Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.
Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working). |
Martedì 31 Maggio 2022 08:44 |
Spett. Dirigente Responsabile Gestione Convenzione e Budget Strutture Ambulatoriali. Accreditate Esterne Dott.ssa Carmela Licata
Spett. Coordinatore Staff Direzione Generale Dott. Giuseppe Amico
Dirigente Medico Referente UOS Specialistica Ambulatoriale Interna ed Esterna Dott.ssa Adriana Faro e.p.c.
spett. Sig. Direttore Generale della ASP di Agrigento LORO SEDI Palermo 31 luglio 2020 OGGETTO: nota ASP n° 108831 del 20 luglio 2020 e nota n° 110358 del 22 luglio 2020. Con nota n°108831, in oggetto citata, a firma del Dirigente Responsabile Gestione Convenzione e Budget Strutture Ambulatoriali Accreditate Esterne, Dott.ssa Carmela Licata e del Coordinatore Staff Direzione Generale Dott. Giuseppe Amico, indirizzata ai Direttori dei Distretti Sanitari di Base, si dà a questi ultimi disposizione di applicare, per la liquidazione delle competenze a tutte le Strutture Specialistiche Accreditate Esterne, la “disposizione assessoriale n° 30065 del 3 luglio 2020. Infine, con nota 110358 del 22 luglio 2020, a firma del Coordinatore Staff Direzione Generale Dott. Giuseppe Amico e del Dirigente Medico Referente UOS Specialistica Ambulatoriale Interna ed Esterna Dott.ssa Adriana Faro, si comunicano le modalità di liquidazione delle competenze ai Professionisti ed alle Strutture Specialistiche Accreditate Esterne. La sopracitata “disposizione assessoriale 30065 del 3 luglio 2020, indirizzata alle ASP e, per conoscenza, al sindacato AIOP – Case di Cura, richiama il comma 5 dell’Art. 4 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, il quale indica la possibilità di liquidazione per le strutture di cui trattasi. E certamente bene ha fatto l’Assessorato ad inviare tale disposizione all’AIOP e non ai sindacati della Specialistica Ambulatoriale Esterna, in quanto quest’ultima estranea alla disposizione assessoriale di cui trattasi. Difatti le Strutture Specialistiche Accreditate Esterne sono normate da specifica Legge Regionale, la n° 9 del 2020, che all’art 5, comma 15, recita testualmente:” Al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziale con onere a carico del SSR e per l’assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell’ ambito del SSR, le strutture sanitarie specialistiche accreditate di cui al decreto assessoriale 2087/2018, per le mensilità oggetto della emergenza COVID – 19 son o remunerate a partire dalla mensilità di marzo 2020, a titolo di “indennità di funzione”, per un importo pari ad un dodicesimo del budget assegnato per il 2019 , come definito dall ’ articolo 2 del decreto assessoriale 2087/2018, emettendo regolare fattura alle Aziende sanitarie provinciali di competenza. Il superiore importo, da considerare in acconto sul budget assegnato o assegnando per il 2020, indipendentemente dal dimensionamento dell’ aggregato di spesa anno per anno definito, può essere oggetto di conguaglio a fine anno con le prestazioni effettivamente erogate nel corso dello stesso anno e prendendo in considerazione a tal uopo esclu -sivamente, gli importi maturati come extrabudget non liquidabile nel triennio 2020 - 2022.” Tale semplice concetto è stato assunto perfettamente da tutte le 8 ASP restanti della Regione Siciliana. Alcuni Funzionari della ASP di Agrigento invece, in pieno dispregio alla LEGGE vigente, pretendono di applicare la disposizione assessoriale ad una Categoria di Professionisti e di Strutture Sanitarie assolutamente estranea ad essa, cui non è neppure indirizzata, ignorando la esistenza di una LEGGE in materia (e si sottolinea LEGGE). In considerazione del fatto che non è la prima volta che si verificano continui equivoci (non ce la sentiamo ancora di dire atteggiamenti ostili) nei confronti della Specialistica Ambulatoriale Accreditata Esterna da parte di alcuni Funzionari della ASP di Agrigento, che verranno comunque chiamati nelle sedi preposte a rispondere alle Autorità Competenti, dei disagi e dei danni eventuali procurati alle Strutture ed ai Professionisti dalle acrobatiche interpretazioni delle norme operate, SI DIFFIDA CODESTA ASP ED I FUNZIONARI ESTENSORI E FIRMATARI DELLE NOTE IN OGGETTO: - Dal proseguire ad operare in spregio alla LEGGE; - A ripristinare con immediatezza il corretto andamento delle liquidazioni delle competenze ai Professionisti ed alle Strutture Specialistiche Accreditate Esterne, attualizzandone per tutti i Distretti la correttezza e la puntualità ed annullando la disparità di trattamento che, in materia di liquidazione delle competenze, codesta ASP pone in essere usualmente. Certa di un celere e positivo riscontro alla presente, in ogni caso inviata ai sensi delle vigenti normative sulla trasparenza degli atti amministrativi e dell’Art. 328, comma 2 del C.p.p., la scrivente Organizzazione di Categoria coglie l’occasione per chiedere al Direttore Generale che legge per conoscenza, un incontro urgente, finalizzato ad affrontare e risolvere le numerose criticità gestionali che tutt’oggi creano disagio equivoci e danni e per inviare distinti saluti. Il Presidente Domenico Marasà |
NOTA DEI SINDACATI ALL’ASSESSORE |
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Martedì 31 Maggio 2022 08:42 |
Spett. Assessore Regionale alla Salute Dott. Avv. Ruggero Razza
e.p.c.
Spett. Dirigente D.P.S. Ing. Mario La Rocca
Spett. Dirigente DASOE Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti
Oggetto: richiesta di convocazione urgente del Tavolo tecnico della Medicina Specialistica di Territorio
In relazione all’oggetto, premesso che: - La gravissima situazione innescata dalla emergenza Covid-19, ha provocato e sta provocando diversi guasti al SSR e quindi gravi disagi ai Pazienti , che hanno visto contrarsi notevolmente la possibilità di fruire di visite, terapie e diagnosi: - La Specialistica Accreditata Esterna ha, in questo periodo e nonostante le limitazioni imposte, sostenuto quasi interamente l’onere di tenere la “prima linea “ nei confronti dei Pazienti, garantendo loro la possibilità di fruire di una vera “prossimità” di cura; - Qualora utilizzata in modo più conducente e razionale potrebbe essere strumento decisivo nella lotta al virus, consentendo di attuare reali politiche sanitarie di territorio; - Più volte gli Specialisti di Territorio hanno dato la massima disponibilità all’Assessorato ed al SSR, mettendo a disposizione le loro strutture diffuse sul Territorio ed il loro Personale altamente specializzato, rimanendo inascoltati; - È incontestabile che la penalizzazione delle risorse al Territorio, operata con dissennati “tagli lineari” nell’ultimo decennio vada corretta con immediatezza e che tale correzione comporti un corposo e mirato rifinanziamento del settore , sia Pubblico che Accreditato Esterno; - È assolutamente necessaria una attenta programmazione della attività da sostenere nel prossimo futuro, per garantire la completa ripresa della attività del SSR e che tale attività non può prescindere dalla corretta, piena ed efficace utilizzazione delle Strutture di Territorio e, che a tal fine l’Assessore ha insediato più di un anno or sono il Tavolo Tecnico della Medicina Ambulatoriale di territorio ed i Gruppi di Lavoro da questo emanati; - Tale Tavolo e tali Gruppi di Lavoro, se correttamente utilizzati avrebbero potuto dare un contributo decisivo al lavoro dell’Assessore e del Comitato Tecnico Scientifico nella gravissima contingenza appena attraversata e certamente non ancora chiusa, sia dal punto di vista della Programmazione Sanitaria, che da quello della Programmazione finanziaria; - L’assenza operativa di tale strumento, fortemente voluto dall’Assessore, ha certamente nuociuto al SSR ed alle sue strategie di approccio sia nel periodo ordinario che in quello di emergenza. Al fine di potere accrescere la qualità operativa e strategica della azione assessoriale, soprattutto in questo particolare momento, in cui è richiesta la massima partecipazione di tutte le forze in campo e di tutte le competenze ma soprattutto la prontezza di reazione e di adattamento all’evolversi della situazione e contemporaneamente di garantire al massimo lo svolgimento delle attività delle patologie ordinarie, superando l’aggravio di liste di attesa dalla tempistica sproporzionata rispetto alla necessità di risposta sanitaria, si chiede: - La immediata convocazione del tavolo in oggetto per predisporre : o Una stima conducente dei fabbisogni attraverso la identificazione della reale esigenza di salute della Popolazione Siciliana; o Una stima quanto più attendibile del sovraccarico di richiesta di prestazioni provocato dallo stop imposto alle Strutture nella fase acuta della emergenza Covid-19: o La definizione degli aggregati di pesa ordinari per il 2020, tenendo in considerazione il fatto che il sovraccarico di richiesta di prestazioni dovuto all’accumulo delle stesse causato dalle limitazioni imposte nel periodo di emergenza, si riverbererà sul sistema negli anni successivi; o La definizione di percorsi di cautela atti al tempo stesso a garantire la necessaria protezione a Pazienti ed Operatori, ma anche la evasione di richieste sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle liste di attesa esistenti e sovraccariche ed la possibilità di curare i Pazienti con patologie ordinarie croniche ed acute; o La uscita del sistema Territorio da percorsi di tagli lineari, come quelli subiti negli ultimi 10 anni, che , come si è visto hanno provocato gravissimi danni ai Pazienti, costretto le Strutture ad erogare gratuitamente milioni di prestazioni indebitamente acquisite dal SSR e costretto infine il SSR a non rispettare i LEA. A tal uopo si chiede, contestualmente alla convocazione dei tavoli, la dotazione degli stessi di tutta la documentazione, più volte richiesta e mai ad essi pervenuta, indispensabile per procedere ad un lavoro conducente ed efficace nel senso sopra richiesto.
Palermo, 8 ottobre 2020 Distinti saluti, Nicola Locorotondo AIPA Associazione Italiana Poliambulatori Accreditati Salvatore Calvaruso ARDISS-FKT Associazione Regionale Delle Imprese Sanitarie Siciliane/FKT Elisa Interlandi C.I.D.E.C. Confederazione Italiana degli Esercenti Commerciali Domenico Marasà CITDS Confederazione Italiana per la Tutela dei Diritti in Sanità Francesco Salerno CROAT Coordinamento Regionale Odontoiatria Ambulatoriale di Territorio Pietro Miraglia Federbiologi/SNABILP Filippo Cinardo LAISAN Salvatore Gibiino SBV Sindacato Branche a Visita Francesco Romano SIOD Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica |
INVIATA DAL CIMEST DIFFIDA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE A RIMUOVERE LA INCOMPATIBILITA’ IN CAPO ALL’I |
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Martedì 31 Maggio 2022 08:39 |
Spett. Signor Presidente della Regione ed Assessore alla Salute “ad interim” On. Avv. Sebastiano Musumeci
e.p.c. spett. VI Commissione Sanità e Servizi Sociali nella persona della Sig.re Presidente On.Dott.ssa Margherita La Rocca Ruvolo
Oggetto: Decreto Presidente della Regione n° 588 de 28 agosto 2018 In merito al decreto in oggetto richiamato, lo scrivente Coordinamento Intersindacale della Medicina Specialistica di Territorio e le Organizzazioni ad esso afferenti, significano quanto segue. Premesso che: - Il decreto in oggetto accerta la incompatibilità, per eventuale conflitto di interessi dell’Ing. Mario La Rocca , Dirigente del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute, rispetto ad alcune attività ed atti conseguenti di competenza della Direzione Regionale dallo stesso diretta; - Non viene specificato di quali atti e di quali attività si tratti; - Per rimuovere tali incompatibilità viene nominata, limitatamente agli atti in questione, la Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, Dirigente del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, quale sostituta dell’Ing. Mario La Rocca; - Successivamente la Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti viene sospesa dall’incarico di Dirigente del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; - L’ing. Mario La Rocca ad oggi dirige il Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute, in assenza di un sostituto per le parti di incompatibilità accertate anche dal decreto in oggetto; - L’Ing. Mario La Rocca è anche stato nominato Dirigente del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, in sostituzione della la Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, oggi sospesa. Considerato che: - Non viene specificato dal decreto quali siano gli atti e le attività oggetto della incompatibilità per eventuale conflitto di interessi; - Che, nella situazione attuale, in assenza di sostituto, l’Ing. Mario La Rocca non sia in condizione di operare nella pienezza delle prerogative connesse al ruolo di Dirigente del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute; - Che inoltre, l’Ing. Mario La Rocca, è anche stato nominato Dirigente del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e che non è accertato che pari incompatibilità esistenti sul piano della programmazione strategica e finanziaria, esistano o meno anche sul piano sanitario e degli atti connessi a tale Dipartimento. Ritenuto che quanto sopra possa portare alla paralisi di parte della attività delle due Direzioni e che, quantomeno per la Direzione Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute, non risulta ad oggi esservi alcun atto di sostituzione dell’ Ing. Mario La Rocca, con altro soggetto non incompatibile e pertanto siamo ripristinati i motivi di incompatibilità o di impossibilità ad operare, Si diffida la S.V. in indirizzo ad operare tempestivamente per: - La nomina del nuovo Dirigente del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; - La rimozione delle incompatibilità accertate dal decreto in oggetto, attraverso la rimozione dell’Ing. Mario La Rocca, o in alternativa la nomina di un soggetto idoneo alla sua sostituzione nelle materie, nelle attività e negli atti oggetto di incompatibilità dello stesso. Alfine di piena chiarezza e trasparenza, si chiede di conoscere i motivi di incompatibilità “per potenziale conflitto di interessi”, che hanno portato alla adozione del Decreto n° 588 del 28 agosto 2018. Ritenendo altresì che permanga la urgenza di un incontro, più volte richiesto e mai ottenuto (ultima richiesta tramite PEC accettata in data 8 aprile 2021), tra lo scrivente Coordinamento e l’Assessore, si reitera tale richiesta anche alla luce delle situazioni sopra esposte, che quali potrebbero provocare guasti proprio alla gestione della Medicina Specialistica di Territorio, in un momento di indispensabilità per i Cittadini e per i Pazienti Siciliani, si chiede alla S.V. un incontro urgente per affrontare le gravi problematiche esistenti anche in relazione alle modalità adottate nell’affrontare la emergenza pandemica.
Palermo 19 aprile 2021
Distinti saluti Salvatore Piscitello AIPA Associazione Italiana Poliambulatori Accreditati Salvatore Calvaruso ARDISS-FKT Associazione Regionale Delle Imprese Sanitarie Siciliane/FKT Domenico Marasà CITDS Confederazione Italiana per la Tutela dei Diritti in Sanità Francesco Salerno CROAT Coordinamento Regionale Odontoiatria Ambulatoriale di Territorio Salvatore Gibiino SBV Sindacato Branche a Visita Francesco Romano SIOD Sindacato Italiano Odontoiatria Democra |
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL MOVIMENTO 5 STELLE SULLE INCOMPATIBILITA’ DELL’ING. LA ROCCA |
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Martedì 31 Maggio 2022 08:38 |
XVII Legislatura ARS INTERROGAZIONE
N. 0000 – Chiarimenti in merito a presunti conflitti di interessi in capo all’attuale Dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica presso l’Assessorato regionale della Salute. Destinatari: Al presidente della Regione, all’Assessore regionale per la salute. PREMESSO CHE: Con Decreto del Presidente della regione n. 711 del 16.02.2018 veniva conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica presso l’Assessorato regionale della Salute all’Ing. Mario La Rocca; Ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, il sopradetto dirigente segnalava alla propria amministrazione situazioni di conflitto d’interesse personale legate ad alcune attività di competenza del suo ufficio; Con Decreto del Presidente della regione n. 588 del 28.08.2018, a seguito del segnalato conflitto d’interesse del nominato Ing. La Rocca, veniva nominata la Dr.ssa Letizia Di Liberti come sostituta Dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica per l’adozione degli atti relativi ai procedimenti per i quali ricorre il conflitto d’interesse.
RITENUTO CHE: A seguito dell’inchiesta avviata dagli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani sulla gestione dei dati dei pazienti positivi al Covid-19, che hanno visto coinvolti i vertici dell’assessorato regionale della salute, la Dr.ssa Di Liberti è stata sospesa dal servizio; Ad oggi, l’Ing. La Rocca ricopre contemporaneamente il ruolo di Dirigente generale sia del Dipartimento pianificazione strategica sia del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico; ATTESO CHE Il doppio ruolo ricoperto dall’Ing. La Rocca desta perplessità alla luce del Decreto del Presidente della regione n. 588 del 28.08.2018 in cui venivano evidenziati potenziali conflitti d’interesse di questo ultimo in relazione a procedimenti rientranti nelle competenze del ruolo dirigenziali coperto. PER SAPERE - Se le cause di conflitto d’interesse in capo all’Ing. La Rocca nello svolgimento delle sue funzioni di Dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica presso l’Assessorato regionale della Salute ad oggi persistono ancora; - Se, in caso di persistenza delle dette cause di conflitto d’interesse, queste possano determinare profili di incompatibilità in capo all’Ing. La Rocca nello svolgimento di Dirigente generale Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico; - Se in caso di incompatibilità dell’Ing. La Rocca è stato individuato altro soggetto tra i quadri dirigenziali della Regione che possa ricoprire il ruolo di Dirigente generale Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. FIRMATARI SIRAGUSA CAMPO, CAPPELLO, CIANCIO, DAMANTE, DE LUCA, DI CARO, DI PAOLA, MARANO, PASQUA, SCHILLACI, SUNSERI, TRIZZINO, ZAFARANA, ZITO |
IL CONSIGLIO DI STATO, SU RICORSO DELLA FEDERBIOLOGI, SANCISCE LA FINE DEL DECRETO 170/2013 SULLA RE |
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Martedì 31 Maggio 2022 08:37 |
COME DA SEMPRE SOSTENUTO, LA MATERIA DEL CONTENDERE SI FONDA SU NULLA . PER TALE MOTIVO ABBIAMO SEMPRE RIFIUTATO OGNI FORMA DI TRANSAZIONE PROPOSTA ED ORA, DOPO LE DUE SENTENZE DEL CGA SICILIA, RIGUANDANTI LA NULLITA’ DEGLI ATTI DI RICHIESTA DELLE SOMME EX 170/2013 DELLE AA.SS.PP DI MESSINA ED AGRIGENTO,SU RICORSO DELLO STUDIO PENSABENE LIONTI E CITDS, ARRIVA IL PRONUNCIAMENTO, SU RICORSO DELLA FEDERBIOLOGI, DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO. DI SEGUITO IL COMUNICATO FEDERBIOLOGI
COMUNICATO FEDERBIOLOGI
LA FINE DI UN INCUBO
Oggetto: Recuperi tariffari ex DA 170/2013. Esito giudizi iscritti ai numeri 1276/2019 e 1279/2019 R.G. del Consiglio di Stato aventi ad oggetto l’impugnazione delle sentenze del TAR Lazio che avevano rigettato i ricorsi avverso i provvedimenti normativi con cui la Regione Sicilia ha recepito il Tariffario “Bindi Turco” e lo sconto tariffario e introdotti i recuperi tariffari dal 1° Gennaio 2007 al 31.05.2013.
La Federbiologi ha il piacere di comunicare a tutti gli iscritti (e non), che finalmente dopo 14 anni di travagliate vicende giudiziarie può definitivamente dirsi “conclusa” la annosa questione legata ai cd “recuperi tariffari ex DA 170/2013”, ed ai tanti tentativi dell’Assessorato regionale alla salute e delle aziende Sanitarie provinciali Siciliane di procedere al recupero delle maggiori somme erogate dalle Asl Siciliane alle strutture private convenzionate in applicazione del più remunerativo tariffario regionale, sulla base degli sconti e del ripristino del Tariffario Bindi, previsti dalla legge finanziaria per l’anno 2007.
Con le sentenze depositate il 24.06.2021, di portata indubbiamente “epocale” per il risultato ottenuto, anche per il peso di tantissimi precedenti negativi dei Tribunali Amministrativa e del CGA, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il DA n. 170/2013, con il quale l’Assessorato della salute, come accennato, ha ripristinato con effetto retroattivo i valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007, disponendo, per l’effetto, la restituzione da parte delle strutture sanitarie di tutte le somme percepite “indebitamente” dal 2007 sino al 31 maggio 2013 “E’ INVALIDO PER AVERE L’ASSESSORATO ALLA SALUTE DISPOSTO CON ESSO IL RIPRISTINO ( CON DECORRENZA DAL 2007) NELLA REGIONE SICILIA DEL TARIFFARIO BINDI-TURCO E L’APPLICAZIONE DELLO SCONTO ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA ANNUALITA 2010 E SINO AL 31 MAGGIO 2013, OVVERO BEN “OLTRE IL PERIODO DI EFFICACIA DELLE MISURE DI RISPARMIO, FINALIZZATE, APPUNTO A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI E LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER IL (SOLO) TRIENNIO 2007-2009”.
Ed invero, con le citate pronunce (le uniche con esito favorevole per le strutture siciliane convenzionate con il SSR), il Supremo organo di Giustizia Amministrativa – condividendo le “critiche” mosse -al decreto de quo- dalle strutture Appellanti, con a capo Federbiologi Sicilia – ha statuito che: con il DA 170/2013 “ (…) nell’esercitare il suo potere “ripristinatorio”, l’Assessore regionale non ha tenuto conto del fatto che la fonte del regime tariffario ripristinato (ovvero il cd “tariffario Bindi -Turco”) in chiave retroattiva aveva perso, a decorrere dal 2010, la sua efficacia, limitata, come si è detto innanzi, al triennio 2007/2009 (…) L’invalidità, sotto il profilo esaminato, del D.A. n. 170/2013 assume rilievo in virtù del carattere sostanzialmente ricognitivo del provvedimento, fondandosi esso sul presupposto – erroneo, come si è detto – della perdurante vigenza del regime tariffario previsto dalla l. n. 796/2006 e dal Piano di rientro per la Regione Siciliana valido per il triennio 2007 – 2009 ( tariffario Bindi -Turco) oltre il periodo di efficacia delle misure di risparmio, finalizzate, appunto a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il (solo) triennio suindicato”.
Ed ancora il Consiglio di Stato ha chiarito che “Risulta evidente, dunque, ad un più approfondito esame proprio della fase di merito, il carattere “transitorio” dell’articolo 1, comma 796, lettera o), e l’efficacia “temporalmente limitata” degli sconti imposti (Corte Cost., 2 aprile 2009, n. 94), che in ogni caso non può superare il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31. Tale interpretazione della normativa statale è stata fatta propria anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civ., n. 10582/2018, depositata in atti”.
E’ chiara dunque, la portata innovativa delle citate sentenze, che ponendo fine ad una diatriba durata oltre un decennio, hanno ormai definitamente acclarato la illegittimità dei procedimenti di recupero ex DA 170/2013 avviati dalle aziende sanitarie provinciali siciliane, prudenzialmente sospese dall’Assessorato, per tutta la categoria, in accoglimento delle istanze in autotutela presentate dalla Federbiologi e dai propri legali, che da sempre hanno sostenuto la tesi della illegittimità dell’applicazione delle tariffe oltre un limitato periodo e il ripristino delle stesse, ricorrendo prima al TAR Lazio e poi al Consiglio di Stato, territorialmente competenti in ragione dell’impugnazione del Piano di Rientro, quale atto presupposto dei DD.AA. n. 1945 e 1977 del 2007 ed ottenendo, finalmente, il risultato che Tariffario Bindi e sconti risultano applicabili solo per gli anni 2007 e 2008, stante che “il decreto legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disciplinato la “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, senza prorogare la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006, ed al contrario ha disciplinato, all’art. 8, l’aggiornamento delle tariffe, statuendo un termine massimo (il 31 dicembre 2008)” (pag. 33 della sentenza del Consiglio di Stato).
MA VI E’ DI PIU’
Dalla portata innovativa delle anzidette sentenze deriva, come ulteriore corollario il diritto delle strutture sanitarie a ripetere le somme già trattenute dalle Asp Siciliane in virtù dei recuperi (ex DA 170/2013) per il periodo successivo al 1 GENNAIO 2009 sino al 31 maggio 2013, nonché la ripetizione delle somme corrispondenti allo sconto tariffario applicato per il medesimo periodo.
In buona sostanza l’applicazione dei DD.AA. 1977 e 1945 del 2007, ritenuta legittima solo per gli anni 2007 e 2008, conferma l’applicabilità del tariffario Bindi e dello sconto tariffario solo per tale periodo, con la conseguenza che gli eventuali crediti relativi ai recuperi per tali annualità risultano ampiamenti compensati dai crediti delle strutture sanitarie per gli indebiti recuperi effettuati e sconti applicati nelle annualità successive.
A questo punto, ogni struttura sanitaria ricorrente o che ha proposto atto di intervento, nei giudizi in questione, può mettersi in contatto con i legali per gli approfondimenti volti alla rideterminazione dei rapporti dare-avere con le AA.SS.PP, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato e sulla base della posizione della singola struttura in relazione a decreti ingiuntivi passati in giudicato (che impediscono l’applicazione di sconto e Bindi anche per i periodo in cui sono stati ritenuti legittimi), nonché in relazione agli extrabudget maturati e ad eventuali recuperi subiti, oltre agli sconti indebitamente applicati dal 2009 in avanti.
Si fa rilevare che anche quelle strutture sanitarie che non hanno partecipato ai ricorsi promossi da Federbiologi e relativi alle sentenze sopra specificate, potranno beneficiare, medio tempore, delle sentenze ottenute da Federbiologi, in quanto l’annullamento del D.A. n. 170/2013 che ha introdotto i recuperi tariffari, dovrebbe avere efficacia, per cui, sempre previo approfondimento della posizione della singola struttura, potrà essere formulata all’ASP richiesta di revoca dei procedimenti di recupero avviati ed allo stato sospesi e l’instaurazione di un procedimento per la determinazione dei rapporti-dare avere.
Nei prossimi giorni chiederemo un incontro in Assessorato per gli approfondimenti del caso, nell’auspicio che le indicazioni del Consiglio di Stato possano essere prontamente recepite dalla Regione Siciliana e rappresentare l’occasione per discutere le problematiche prioritarie della categorie che meritano di essere affrontate e risolte, provando a fare a meno di contenziosi che spesso si rilevano incerti ed estenuati. |
INVIATA DAL CIMEST DIFFIDA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE A RIMUOVERE LA INCOMPATIBILITA’ IN CAPO ALL’I |
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Martedì 31 Maggio 2022 08:36 |
Spett. Signor Presidente della Regione ed Assessore alla Salute “ad interim” On. Avv. Sebastiano Musumeci
e.p.c. spett. VI Commissione Sanità e Servizi Sociali nella persona della Sig.re Presidente On.Dott.ssa Margherita La Rocca Ruvolo
Oggetto: Decreto Presidente della Regione n° 588 de 28 agosto 2018 In merito al decreto in oggetto richiamato, lo scrivente Coordinamento Intersindacale della Medicina Specialistica di Territorio e le Organizzazioni ad esso afferenti, significano quanto segue. Premesso che: - Il decreto in oggetto accerta la incompatibilità, per eventuale conflitto di interessi dell’Ing. Mario La Rocca , Dirigente del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute, rispetto ad alcune attività ed atti conseguenti di competenza della Direzione Regionale dallo stesso diretta; - Non viene specificato di quali atti e di quali attività si tratti; - Per rimuovere tali incompatibilità viene nominata, limitatamente agli atti in questione, la Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, Dirigente del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, quale sostituta dell’Ing. Mario La Rocca; - Successivamente la Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti viene sospesa dall’incarico di Dirigente del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; - L’ing. Mario La Rocca ad oggi dirige il Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute, in assenza di un sostituto per le parti di incompatibilità accertate anche dal decreto in oggetto; - L’Ing. Mario La Rocca è anche stato nominato Dirigente del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, in sostituzione della la Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, oggi sospesa. Considerato che: - Non viene specificato dal decreto quali siano gli atti e le attività oggetto della incompatibilità per eventuale conflitto di interessi; - Che, nella situazione attuale, in assenza di sostituto, l’Ing. Mario La Rocca non sia in condizione di operare nella pienezza delle prerogative connesse al ruolo di Dirigente del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute; - Che inoltre, l’Ing. Mario La Rocca, è anche stato nominato Dirigente del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e che non è accertato che pari incompatibilità esistenti sul piano della programmazione strategica e finanziaria, esistano o meno anche sul piano sanitario e degli atti connessi a tale Dipartimento. Ritenuto che quanto sopra possa portare alla paralisi di parte della attività delle due Direzioni e che, quantomeno per la Direzione Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute, non risulta ad oggi esservi alcun atto di sostituzione dell’ Ing. Mario La Rocca, con altro soggetto non incompatibile e pertanto siamo ripristinati i motivi di incompatibilità o di impossibilità ad operare, Si diffida la S.V. in indirizzo ad operare tempestivamente per: - La nomina del nuovo Dirigente del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; - La rimozione delle incompatibilità accertate dal decreto in oggetto, attraverso la rimozione dell’Ing. Mario La Rocca, o in alternativa la nomina di un soggetto idoneo alla sua sostituzione nelle materie, nelle attività e negli atti oggetto di incompatibilità dello stesso. Alfine di piena chiarezza e trasparenza, si chiede di conoscere i motivi di incompatibilità “per potenziale conflitto di interessi”, che hanno portato alla adozione del Decreto n° 588 del 28 agosto 2018. Ritenendo altresì che permanga la urgenza di un incontro, più volte richiesto e mai ottenuto (ultima richiesta tramite PEC accettata in data 8 aprile 2021), tra lo scrivente Coordinamento e l’Assessore, si reitera tale richiesta anche alla luce delle situazioni sopra esposte, che quali potrebbero provocare guasti proprio alla gestione della Medicina Specialistica di Territorio, in un momento di indispensabilità per i Cittadini e per i Pazienti Siciliani, si chiede alla S.V. un incontro urgente per affrontare le gravi problematiche esistenti anche in relazione alle modalità adottate nell’affrontare la emergenza pandemica.
Palermo 19 aprile 2021
Distinti saluti Salvatore Piscitello AIPA Associazione Italiana Poliambulatori Accreditati Salvatore Calvaruso ARDISS-FKT Associazione Regionale Delle Imprese Sanitarie Siciliane/FKT Domenico Marasà CITDS Confederazione Italiana per la Tutela dei Diritti in Sanità Francesco Salerno CROAT Coordinamento Regionale Odontoiatria Ambulatoriale di Territorio Salvatore Gibiino SBV Sindacato Branche a Visita Francesco Romano SIOD Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica |
COMUNICATO STAMPA DEL COORDINAMENTO INTERSINDACALE DELLA MEDICINA SPECIALISTICA DI TERRITORIO |
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Martedì 31 Maggio 2022 08:35 |
COMUNICATO STAMPA PALERMO 31 MARZO 2021 La bufera che ha investito la Sanità siciliana, le cui conseguenze rischiano di abbattersi sui Cittadini e sui Pazienti desta un senso di sgomento e forti preoccupazioni. Sgomento e preoccupazione, ma non sorpresa, stante che più volte nelle sedi Istituzionali ed alle più Alte Istituzioni, nel corso dell’ultimo anno, proprio questo Coordinamento e le Organizzazioni di Categoria che ne fanno parte, ha chiesto la rimozione dei vertici dell’apparato burocratico assessorile per manifesta incapacità ed incompatibilità. Ora è necessaria la massima trasparenza delle Istituzioni Sanitarie! Ci auguriamo che la Magistratura faccia rapidamente luce sui fatti, affinchè non restino ombre sulle politiche sanitarie regionali ed in particolare su quelle contro il CoviD . Bisogna recuperare autorevolezza e credibilità all’interno dell’Assessorato per non cadere nel caos e per non esporre a rischi gravissimi i Cittadini ed i Pazienti, in primo luogo rimuovendo le incompatibilità e conflitti, che rischiano di paralizzare il sistema. La Medicina Specialistica Ambulatoriale Accreditata di Territorio, come lo è sempre stata, rimane a disposizione del SSR, dei Cittadini e dei Pazienti siciliani con le proprie 1800 Strutture disseminate sul territorio e con i suoi 12.000 Operatori, a garantire diagnosi e cure laddove la pandemia ha pressocché azzerato l’apporto degli Ambulatori Pubblici delle ASP e di molti Ospedali e rimane sempre disponibile a dare una mano forte nella azione contro il Virus, anche mettendo a disposizione le proprie Strutture, dotate dei requisiti di legge e di primo soccorso urgente, i propri Operatori Medici, Biologi, Odontoiatri ed Amministrativi gratuitamente nella azione indispensabile di vaccinazione dei Cittadini ed in quanto altro possa essere utile a vincere la guerra contro la pandemia Salvatore Piscitello AIPA Associazione Italiana Poliambulatori Accreditati Salvatore Calvaruso ARDISS-FKT Associazione Regionale Delle Imprese Sanitarie Siciliane/FKT Domenico Marasà CITDS Confederazione Italiana per la Tutela dei Diritti in Sanità Francesco Salerno CROAT Coordinamento Regionale Odontoiatria Ambulatoriale di Territorio Salvatore Gibiino SBV Sindacato Branche a Visita Francesco Romano SIOD Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica |
DUE GRANDI VITTORIE (TAR E CGA) DEL CITDS E ARDISS |
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Lunedì 15 Marzo 2021 16:06 |
IN ALLEGATO I COMUNICATI RELATIVI ALLE SENTENZE SCARICABILI SULLA SEZIONE LINK UTILI
Cari Colleghi,
per vincere le guerre bisogna combatterle sul campo! Quando si immagina di fare la guerra seduti ad un tavolino (leggasi transazioni), SI PERDELA GUERRA, SI PERDE LA DIGNITA’ E SI PERDONO I SOLDI !!!
ANDIAMO AVANTI CON FORZA E CON SPERANZA…..!!! |
Lunedì 01 Giugno 2015 09:05 |
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Ritirato il D.D.L. PER l' accreditamento diretto di Fiosioterapia |
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Giovedì 01 Agosto 2013 15:20 |
Napoli, 19 luglio 2013
OGGETTO: BREVI CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PER LA FIGURA PROFESSONALE DEI FISIOTERAPISTI
Spett.le Simfer,
con la presente Le formulo alcune brevi considerazioni relativo al disegno di legge di cui all’oggetto.
La prima considerazione non può prescindere dall’evidenziare l’estrema genericità delle disposizioni contenute nel detto disegno di legge, soprattutto con riferimento alle prestazioni che sarebbero erogabili all’interno dello studio professionale del FT, come disciplinate dall’art. 5.
Proprio in relazione a tale ultimo articolo, l’estrema genericità dell’individuazione delle prestazioni ivi erogabili di fatto rende potenzialmente sovrapponibili quelle erogabili negli Ambulatori e quelle erogabili negli Studi di Fisioterapia: tuttavia, come ben noto, pur trattandosi sostanzialmente di prestazioni identiche, per gli Ambulatori la vigente normativa richiede una serie di requisiti di gran lunga più complessi e stringenti, lasciando per i secondi anche la possibilità di operare senza la presenza di un medico fisiatra.
Si tratta, a ben vedere, di una pericolosa novità nel campo delle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa, con nocumento non solo della professionalità del Medico Fisiatra, ma anche della salute del paziente. Senza dimenticare, ovviamente, le numerose Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private che verrebbero di fatto a subire una concorrenza sleale da parte degli Studi di Fisioterapia, avendo questi ultimi restrizioni e costi molto più limitati.
Del resto, la disciplina dell’intero disegno di legge si pone in netta ed insanabile contraddizione con il recente “Piano di Indirizzo per la Riabilitazione”, approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni il 10.2.2011 e recepito dalla Regione Siclia con decreto dell’Assessorato alla Salute del 16 maggi 2012, pubblicato sulla GURS del 22.06.2012 – anno 66 num. 25. Il detto Piano – come ben noto - nelle sue linee essenziali ha maggiormente esaltato lo strumento del Progetto Riabilitativo Individuale, con la previsione di un team interdisciplinare che diviene il vero gestore del processo di riabilitazione, muovendo dalla definizione delle priorità, che spettano sempre al Medico specialista in Riabilitazione, per giungere all’apporto del terapista nella fase attuativa. Il tutto si inserisce sempre nel contesto di un “percorso riabilitativo unico”. E’ evidente, leggendo il testo del Piano di Indirizzo, che quanto previsto nel disegno di legge di cui si discorre si pone in insanabile contrasto con lo stesso, ponendo per questa via l’operato regionale in evidente contraddittorietà: da un lato, infatti, la Regione ha provveduto correttamente a recepire il Piano di Indirizzo che pone il “progetto riabilitativo individuale” quale caposaldo della Riabilitazione, dall’altro si vorrebbe eliminare la sua operatività con il disegno di legge in discussione, lasciando al FT la possibilità nello Studio professionale di definire il percorso prestazionale e le relative attività terapeutiche.
Leggendo quanto inserito nell’art. 5 alle lettere a), b) c), emerge chiaramente come si sia del tutto svuotato di contenuto la prescrizione medica di cui al primo comma. Si dice che il FT potrà “definire il programma prestazionale…volto all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo”; potrà porre in essere “attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive utilizzando….”, nonché, infine, procedere alla “verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obbiettivi di recupero funzionale”.
Orbene, ferma restando la netta violazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Indirizzo, risulta evidente dalla lettura delle riportate disposizioni che il FT andrà ad esercitare nello studio professionale l’attività che è propria del medico, potendo definire la terapia e, addirittura, potendo controllare esso stesso il proprio operato. Non si prevede, infatti, nel disegno di legge alcuna forma di controllo medico sull’operato del FT, pur se a questi vengono lasciate attività proprie della figura del medico per le quali, peraltro, il FT non ha alcuna adeguata preparazione scientifico-culturale.
E’ di tutta evidenza che il sistema delineato dal disegno di legge impedisce di fatto di seguire il metodo adottato proprio dal Ministero della Salute e dalla Regione Sicilia con il Piano di Indirizzo , lasciando che il Fisioterapista, che non è un Medico, attraverso una struttura che, lungi dall’essere un semplice “studio professionale”, potrebbe atteggiarsi come un vero e proprio Ambulatorio, si troverebbe ad erogare prestazioni del tutto identiche a quelle del Medico della Riabilitazione senza che vi sia alcuna forma di “controllo medico” sul suo operato.
Fermo restando quanto dedotto, il disegno di legge presenta la sua più evidente contraddizione nel fatto che, pur pretendendo di disciplinare un semplice “studio professionale”, prevede espressamente un regime autorizzatorio del medesimo.
Invero, come ben noto, dal punto di vista amministrativo, la principale differenziazione di carattere generale è che il linea di principio lo studio professionale non dovrebbe aver bisogno di una specifica autorizzazione, perché l'elemento principale ed esclusivo del suo funzionamento è il professionista, il quale è in possesso dell'abilitazione a svolgere la relativa professione. Viceversa, l'ambulatorio o la struttura sanitaria hanno bisogno, per poter funzionare, di una apposita autorizzazione, in quanto si tratta di un'organizzazione complessa di lavoro, beni e servizi.
Ed allora, tornando a quanto già in principio rilevato, il disegno di legge sembra “nascondere” sotto la dizione di “studio professionale” del FT , la possibilità che in realtà venga realizzato da questi un vero e proprio “Ambulatorio” per il quale, ripetesi, ci si limita a chiedere il rispetto dei “requisiti minimi (…) che le vigenti normative stabiliscono per l’apertura degli studi professionali.” (art. 2).
Tuttavia, a seguito della riforma sanitaria del 1999, è stata prevista la necessità dell'autorizzazione per gli studi medici ove si eseguono prestazioni di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente e per gli studi dedicati ad attività diagnostiche svolte in favore di terzi.
Ed a ciò si aggiunga, sempre allacciandosi a quanto dedotto in precedenza, che l’elemento fondamentale sul quale si basa l’intero sistema riabilitativo creato dal Legislatore soprattutto a tutela del diritto alla salute del cittadino è rappresentato dall’imprescindibile requisito che l’ambulatorio fisioterapico, per il quale è necessaria l’autorizzazione, sia diretto da un Medico che ne assumerà la responsabilità tecnica e che garantirà la sussistenza all’interno della struttura dei requisiti igienico-sanitari.
Non può revocarsi in dubbio che le illegittime previsioni del disegno di legge in questione in ordine ai requisiti minimi che lo Studio del Fisioterapista deve rispettare sono il frutto di un evidente fraintendimento della disciplina da cui può trarsi la corretta distinzione tra l’Ambulatorio e lo Studio Professionale che si è sinteticamente individuata.
Queste, per il momento, le prime considerazioni sulle più evidente illegittimità contenute nel disegno di legge, certamente meritevoli di ulteriore approfondimento, ma che già danno contezza della necessità di un pronto intervento che miri a ristabilire la legalità nella materia che appare fortemente messa in discussione con le cennate previsioni di quelle disposizioni passate in rassegna.
In attesa di conoscere i successivi sviluppi, si resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.
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1° CORSO INTERNAZIONALE TEORICO PRATICO DI TECNICHE MANUALI SUL RACHIDE (TP) 14-15-16 GIUGNO 2013 |
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Lunedì 29 Aprile 2013 09:52 |
CLICCARE SU LINK SOTTOSTANTE E POI PREMERE DOWNLOAD PER LA PRESENTAZIONE DEL CORSO CON IL RELATIVO PROGRAMMA E IL MODULO D'ISCRIZIONE:
https://www.associazioneardiss.it/web/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=11:1d-corso-internazionale-teorico-pratico&Itemid=74
1° CORSO INTERNAZIONALE
TEORICO PRATICO
LA MEDICINA MANUALE APPLICATA AL RACHIDE
CENTRO MEDICO DI MEDICINA FISICA
E RIABILITAZIONE SOLARIUM
VIALE DELLA PROVINCIA 33
CASA SANTA ERICE (TP) 14-15-16 GIUGNO 2013
Sono stati richiesti crediti ECM per Medici e Fisioterapisti
PRESENTAZIONE DEL 1° CORSO DI MEDICINA MANUALE APPLICATA AL RACHIDE
Il corso di Medicina Manuale applicata al rachide che si svolgerà a trapani dal 14 al 16 Giugno ha una peculiarità. Infatti esso ha un respiro internazionale e sarà prevalentemente pratico. Basta leggere il programma per avere la netta sensazione che gli organizzatori del corso hanno imboccato la strada giusta scegliendo Docenti di altissimo profilo e scandendo armonicamente lezioni frontali a esercitazioni frontali a esercitazioni pratiche che vedranno impegnati tutti gli iscritti sotto l’attenta guida del Tutor. La scelta inoltre di trattare specificatamente l’argomento dell’ applicazione di questa disciplina medica ala rachide, nobilita ulteriormente i contenuti del corso poiché è proprio in questo segmento del corpo umano che la medicina manuale trova le più cogenti indicazioni. Non a caso a suo tempo è stata presentato al Senato della repubblica Italiana un Disegno di Legge volto ad istituire e regolamentare un percorso che possa portare alla definizione di “esperto in medicina manuale-vertebrale”. I partecipanti al 1° Corso Internazionale di Medicina Manuale applicata al Rachide avranno modo di apprendere tutte le fasi cliniche che caratterizzano questa disciplina in particolare la diagnosi differenziale che sta alla base della corretta indicazione terapeutica e la semeiotica specifica per poter avere indicazioni precise sulle manovre e sulle strategie terapeutiche da adottare. Completeranno il corso con oltre 10 ore di pratica e con un confronto finale con i docenti di verifica d’apprendimento.
Prof. Francesco Cirillo
Componente Comitato Scientifico
Istituto Superiore di Sanità
-Roma-
PROGRAMMA DEL CORSO
VENERDI 14 GIUGNO 2013
Presso sala conferenze Ordine Medici della Provincia di Trapani
ORE 15:00 – Presentazione del corso – F. Cirillo – S. Calvaruso
ORE 15:30 – Passato presente e futuro della medicina manuale – J.Aycart–A. Morelli
ORE 16:00 – Anatomia biomeccanica del rachide – A. Morelli – M. Ruga
ORE 16:30 – Indicazioni e controindicazioni della medicina manuale -R.Gomez Ferrer
ORE 17:00 – Coffee break
ORE 17:15 – Sessione Pratica :
Regole di applicazione diagnostica - R.Gomez Ferrer - A. Romeo – S. Lutri – M. Ruga
SABATO 15 GIUGNO 2013
Presso Centro Medico F.K.T. SOLARIUM
ORE 9:00 – 13.00 Patologie del rachide cervicale- Esercitazioni
Patologie del rachide dorsale- Esercitazioni
Docenti: R.Gomez Ferrer- V. Coco - A. Romeo - S. Lutri - M. Perez
ORE 13:30 – 14.30 -Pausa Pranzo
ORE 14:30 – 19.30 - Patologie del rachide lombare- Esercitazioni
Patologie del rachide sacrale- Esercitazioni
Docenti: J.Aycart - M. Ruga - A. Romeo - M. Perez
DOMENICA 17 GIUGNO 2013
Presso Centro Medico F.K.T. SOLARIUM
ORE 9:00 – 12:30 – Integrazione tra medicina manuale e tecnica manuale.
Intervengono tutti i docenti.
ORE 12:30 - Verifica di apprendimento pratico e test di valutazione con esame finale.
ORE 13:30 – Chiusura del Corso.
Docenti e monitori:
R.Gomez Ferrer – Fisiatra Direttore Medicina Fisica e Riabilitazione Ospital General di Valencia (Spagna)
M. Perez- Responsabile di Hotel Dieu – Sez. Medicina Manuale- Parigi (Francia)
J. Aycart - Direttore Medicina Fisica e Riabilitazione di S. Sebastian (Spagna)
A- Morelli- Direttore S.C. Medicina Riabilitativa e Centro Ausili ASF – Firenze
V. Coco – Medico Fisiatra esperto in Medicina Manuale - Catania
S. Calvaruso- Medico Fisiatra esperto in Medicina Manuale –Trapani
A. Romeo - Medico Fisiatra esperto in Medicina Manuale- Siracusa
F. Cirillo-Presidente E.M.R.S.S. Direttore Scentifico Fondazione Sant’Angela Merici SR
M. Ruga - Fiosioterapista esperto in Medicina Manuale - Novara
S. Lutri - Medico Fisiatra esperto in Medicina Manuale - Catania |
Chiarimenti impugnazioni del Decreto di applicazione del Tariffario Bindi (1977/07). |
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Venerdì 08 Febbraio 2013 10:06 |
Nell'area riservata troverete la raccomandata allegata, inviata al rappresentante legale (Dott. Polizzi) del CSSP in data 7 giugno 2012
Avv. Maria Gabriella Valenti Patrocinante in Cassazione
Egr. Dottore,
ringraziandoLa per l'opportunità che mi offre, Le preciso, a riscontro delle Sue richieste, che l'ultima determinazione assessoriale, relativa all'ipotizzato recupero delle differenze tariffarie dal 2007 ad oggi (D.A. 28/01/2013), presenta non pochi aspetti di illegittimità, e direi di concreta inapplicabilità, che è troppo lungo, però, spiegare in questa sede.
Piuttosto, e per mettere a tacere personali ed errate letture della vicenda presupposta, cui Ella si riferisce, voglio confermarLe che, in realtà, avverso il D.A. 1977/07, pubblicato su GURS 9/11/2007, furono proposte, a suo tempo, diverse impugnazioni, alcune delle quali neanche coltivate in appello e rigettate già con sentenze coperte da giudicato, sin dal mese di Maggio 2011 e alle quali lo stesso decreto ultimo non manca di riferirsi (nn. 64/2011 e 462/2011).
Personalmente, valutai opportuno, invece, proporre l'appello nell'interesse delle associazioni che, a suo tempo, me ne avevano dato mandato, con una scelta che, quanto meno, ha oggettivamente ritardato le iniziative di recupero, che, appunto per quanto detto, avrebbero potuto, in tesi, essere avviate sin dal mese di maggio 2011.
Quando le sentenze del CGARS sono state pubblicate, nulla ho ritenuto di dover fare per quei ricorrenti che mi avevano, da tempo e per motivazioni diverse, revocato i mandati.
Quanto agli altri, dalla comunicazione che allego, e che ho inviato all'Associazione interessata per posta raccomandata sin dal 7/6/2012, emerge, con altrettanta certezza, che non solo ho tempestivamente dato notizia dell'esito sfavorevole dei giudizi (con sentenze il cui presupposto resta in diritto quantomeno opinabile) ma indicai pure gli ulteriori “rimedi” astrattamente esperibili, non senza sottolineare, come è a conoscenza di chiunque, anche se non “esperto giurista”, che il ricorso per Cassazione non è proponibile contro le sentenze di appello del Giudice Amministrativo, se non per i soli motivi relativi alla giurisdizione, ex art. 111 della Costituzione, motivi in questo caso certamente nè ricorrenti, né configurabili. Chiunque, peraltro, diversamente opinando, avrebbe potuto determinarsi e utilizzare, con diversa “esperienza giuridica personale”, quel rimedio, avendone avuto tutto il tempo e la possibilità.
Particolarmente a cuore mi sta, infine, il tema della ipotetica omessa impugnazione, nei termini, del Piano di Rientro, tema anch'esso inopportunamente affrontato con personali ed estemporanee letture sui siti di pubblica consultazione, nei quali è dato leggere affermazioni del cui contenuto ciascuno dovrà rispondere personalmente nelle sedi competenti.
Risulterà evidente a coloro che leggeranno il “famigerato” punto 8 della sentenza (consultabile da chi vi ha interesse sul sito www. Giustizia Amministrativa.it) che il problema non riguarda un presunto ritardo nella notifica dei “motivi aggiuntivi” (che però gli esperti giuristi definiscono “aggiunti”), ma piuttosto l'opinione (a mio avviso errata) del Consiglio, che ha ritenuto immediatamente lesivo, su questo punto, il Piano di Rientro, e ne ha dedotto che l'applicabilità del Bindi, in quanto prevista dal Piano, dovesse essere contestata entro il termine di 60gg. dalla pubblicazione sulla GURS del Piano di Rientro.
In pratica, quindi, secondo il Consiglio, qualsiasi contestazione avverso l’applicazione del Tariffario Bindi in Sicilia, doveva essere rivolta al Piano di Rientro entro il 15/11/2007 (il D.A.1977 è stato pubblicato sulla GURS il 9/11/2007).
Mi conforta sapere che altri Avvocati avrebbero operato in tal senso, impugnando il D.A. 1977/07 (GURS 9/11/2007) e, in parte qua, il Piano di Rientro entro il 15/11/2007.
Per quanto è di mia spettanza, Le preciso che i ricorsi avverso il Piano di Rientro, da me proposti, per conto di chi ha ritenuto allora di conferirmi mandato, sono ben 9, notificati in data 11/10/2007. Ad oggi non sono ancora stati fissati per la trattazione di merito dal TAR Sicilia.
Nel rinnovarLe i sensi della mia stima, l'occasione mi è gradita per smentire quelle superficiali contestazioni, che la Sua cortese richiesta dimostra essere state inopportunamente portate alla indiscriminata conoscenza degli incolpevoli frequentatori di alcuni siti.
Cordiali saluti.
Palermo lì 05.02.2013
Avv. Maria Gabriella Valenti |
PRIMO COMUNICATO DEL 2013 |
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Venerdì 18 Gennaio 2013 15:10 |
Cari associati il 2012 è stato un anno difficile per tutti e in tutti i settori produttivi compreso il nostro. Mi auguro e spero per tutti noi che il 2013 sia un anno di ripresa , da quasi due anni ho lavorato per la nostra categoria da solo, debbo onestamente dire con il supporto e l'incoraggiamento del dott. NIGITO SALVATORE che negli ultimi mesi mi ha validamente supportato. L'azione di disgregazione portata per puro arrivismo ingiustificato da alcuni ex associati con la creazione di un nuovo sindacato che tutto ha fatto tranne quello di fare gli interessi della categoria e tutelare il nostro lavoro, ha comportato una stasi nella contrattazione sindacale che negli ultimi tempi è stata qusi assente. nonostante i cambiamenti politici e amministrativi avvenuti dopo le elezioni ho continuato il dialogo con il direttore generale dell'assessorato DOTT: SAMMARTANO con cui abbiamo discusso su una piattaforma trattante che pervede :
LA REVISIONE DELLE TARIFFE E L'ADEGUAMENTO ISTAT DELLE STESSE
LA REVISIONE NORMATIVA DEI PERCORSI PER MIGLIORARNE L'APPLICABILITA'
I CRITERI ULERIORI DI QUALITA PREVISTI PER L'ACREDITAMENTO CON LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUL PERSONALE RIABILITATIVO .
APPLICAZIONE DEL PIANO DELLA RIABILITAZIONE PUBBLICATO IL 21 DICEMBRE DEL 2013
BUDGET DEL 2013
INSERIMENTO DELLE NOSTRE SRTUTTURE NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
PREVENZIONE DEL 2013
NUOVI CRITERI DI PREMIALITA'
MODALITA E TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI .
DESIDERO INVITARVI A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CHE VORREI ORGANIZZARE A FEBRAIO VI PREGO DI COMUNICARMI UNA DATA CHE POSSA EANDARE BENE A TUTTI PERCHE' E' INDISPENSABBILE VEDERCI PER DECIDERE TANTE COSE IMPORTATI DA PORTARE A COMPIMENTO . UN CALOROSO ABBRACCIO A TUTTI SALVATORE CALVARUSO |
un affettuoso saluto di benvenuto a tutti gli associati A:R:D:I:S:S: |
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Venerdì 11 Febbraio 2011 17:13 |
Finalmente da oggi è operativo il sito web dell'associazione da oggi sarete aggiornati su tutte le novità legislative in ambito riabilitativo. Colgo l'occasione per programmare insieme con voi l'assemblea del'associazione che si terrà a Messina , si è pensato a 2 date giovedi 24 febraio 2011 o in alternativa l'8 marzo 2011 alle ore 15,30. oggetto dell'assemblea : assegnazione delle risorse 2011; criteri di premialità; progetti di prevenzione;nuovo piano sanitario della riabilitazione Quote associative , varie ed eventuali. Siete pregati di inviare tramite imeil del sito che è la seguente :
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quale data preferite, in seguito vedrete puplicata sul sito la conferma della data e il luogo dove si terra l'assemblea. Durante la riunione verrà disrtibuita ad ogni iscritto che sarà in regola con l'iscrizione la password di accesso all'area riservata. Non parlo degli ultimi eventi spiacevoli successi in seno all'associazione da parte di alcuni iscritti. che fra le tante cose si sono pure inventati che L'A:R:D:I:S:S: non esiste più , questo messaggio è la migliore smentita. A questi colleghi chiedo solo un confronto e un chiarimento pacifico e leale smentendo con i fatti concreti documentalmente provati qunto di brutto e offensivo hanno detto inutilmente in giro. un affettuoso abbraccio a tutti e spero di vedervi numerosi a Messina.
IL PRESIDENTE
SALVATORE CALVARUSO
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BENVENUTI SUL NUOVO SITO ARDISS F.K.T |
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Giovedì 10 Febbraio 2011 11:00 |
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