Associazione ARDISS F.K.T.
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Ritirato il D.D.L. PER l' accreditamento diretto di Fiosioterapia PDF Stampa E-mail
Giovedì 01 Agosto 2013 15:20

 

Napoli, 19 luglio 2013 

      

OGGETTO: BREVI CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PER LA FIGURA PROFESSONALE DEI FISIOTERAPISTI

 

 

Spett.le Simfer,

                                                             con la presente Le formulo alcune brevi considerazioni relativo al disegno di legge di cui all’oggetto.

La prima considerazione non può prescindere dall’evidenziare l’estrema genericità delle disposizioni contenute nel detto disegno di legge, soprattutto con riferimento alle prestazioni che sarebbero erogabili all’interno dello studio professionale del FT, come disciplinate dall’art. 5.

Proprio in relazione a tale ultimo articolo, l’estrema genericità dell’individuazione delle prestazioni ivi erogabili di fatto rende potenzialmente sovrapponibili quelle erogabili negli Ambulatori e quelle erogabili negli Studi di Fisioterapia: tuttavia, come ben noto, pur trattandosi sostanzialmente di prestazioni identiche, per gli Ambulatori la vigente normativa richiede una serie di requisiti di gran lunga più complessi e stringenti, lasciando per i secondi anche la possibilità di operare senza la presenza di un medico fisiatra.

Si tratta, a ben vedere, di una pericolosa novità nel campo delle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa, con nocumento non solo della professionalità del Medico Fisiatra, ma anche della salute del paziente. Senza dimenticare, ovviamente, le numerose Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private che verrebbero di fatto a subire una concorrenza sleale da parte degli Studi di Fisioterapia, avendo questi ultimi restrizioni e costi molto più limitati.

Del resto, la disciplina dell’intero disegno di legge si pone in netta ed insanabile contraddizione con il recente “Piano di Indirizzo per la Riabilitazione”, approvato  dalla Conferenza permanente Stato-Regioni il 10.2.2011 e recepito dalla Regione Siclia con decreto dell’Assessorato alla Salute del 16 maggi 2012, pubblicato sulla GURS del 22.06.2012 – anno 66 num. 25. Il detto Piano – come ben noto - nelle sue linee essenziali  ha maggiormente esaltato lo strumento del Progetto Riabilitativo Individuale, con la previsione di un team interdisciplinare che diviene il vero gestore del processo di riabilitazione, muovendo dalla definizione delle priorità, che spettano sempre al Medico specialista in Riabilitazione,  per giungere all’apporto del terapista nella fase attuativa. Il tutto si inserisce sempre nel contesto di un “percorso riabilitativo unico”. E’ evidente, leggendo il testo del Piano di Indirizzo, che quanto previsto  nel disegno di legge di cui si discorre si pone in insanabile contrasto con lo stesso, ponendo per questa via l’operato regionale in evidente contraddittorietà: da un lato, infatti, la Regione ha provveduto correttamente a recepire il Piano di Indirizzo che pone il “progetto riabilitativo individuale” quale caposaldo della Riabilitazione, dall’altro si vorrebbe eliminare la sua operatività con il disegno di legge in discussione, lasciando al FT la possibilità nello Studio professionale di definire il percorso prestazionale e le relative attività terapeutiche.

Leggendo quanto inserito nell’art. 5 alle lettere a), b) c), emerge chiaramente come si sia del tutto svuotato di contenuto la prescrizione medica di cui al primo comma. Si dice che il FT potrà “definire il programma prestazionale…volto all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo”; potrà porre in essere “attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive utilizzando….”, nonché, infine, procedere alla “verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obbiettivi di recupero funzionale”.

Orbene, ferma restando la netta violazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Indirizzo, risulta evidente dalla lettura delle riportate disposizioni che il FT andrà ad esercitare nello studio professionale l’attività che è propria del medico, potendo definire la terapia e, addirittura, potendo controllare esso stesso il proprio operato. Non si prevede, infatti, nel disegno di legge alcuna forma di controllo medico sull’operato del FT, pur se a questi vengono lasciate attività proprie della figura del medico per le quali, peraltro, il FT non ha alcuna adeguata preparazione scientifico-culturale.

E’ di tutta evidenza che il sistema delineato dal disegno di legge impedisce di fatto di seguire il metodo adottato proprio dal Ministero della Salute e dalla Regione Sicilia con il Piano di Indirizzo , lasciando che il Fisioterapista, che non è un Medico, attraverso una struttura che, lungi dall’essere un semplice “studio professionale”, potrebbe atteggiarsi come un vero e proprio Ambulatorio, si troverebbe ad erogare prestazioni del tutto identiche a quelle del Medico della Riabilitazione senza che vi sia alcuna forma di “controllo medico” sul suo operato.

Fermo restando quanto dedotto, il disegno di legge presenta la sua più evidente contraddizione nel fatto che, pur pretendendo di disciplinare un semplice “studio professionale”, prevede espressamente un regime autorizzatorio del medesimo.

Invero, come ben noto, dal punto di vista amministrativo, la principale differenziazione di carattere generale è che il linea di principio lo studio professionale non dovrebbe aver bisogno di una specifica autorizzazione, perché l'elemento principale ed esclusivo del suo funzionamento è il professionista, il quale è in possesso dell'abilitazione a svolgere la relativa professione. Viceversa, l'ambulatorio o la struttura sanitaria hanno bisogno, per poter funzionare, di una apposita autorizzazione, in quanto si tratta di un'organizzazione complessa di lavoro, beni e servizi. 

Ed allora, tornando a quanto già in principio rilevato, il disegno di legge sembra “nascondere” sotto la dizione di “studio professionale” del FT , la possibilità che in realtà venga realizzato da questi un vero e proprio “Ambulatorio” per il quale, ripetesi, ci si limita a chiedere il rispetto dei “requisiti minimi (…) che le vigenti normative stabiliscono per l’apertura degli studi professionali.” (art. 2).

Tuttavia, a seguito della riforma sanitaria del 1999, è stata prevista la necessità dell'autorizzazione per gli studi medici ove si eseguono prestazioni di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente e per gli studi dedicati ad attività diagnostiche svolte in favore di terzi.

Ed a ciò si aggiunga, sempre allacciandosi a quanto dedotto in precedenza, che l’elemento fondamentale sul quale si basa l’intero sistema riabilitativo creato dal Legislatore soprattutto a tutela del diritto alla salute del cittadino è rappresentato dall’imprescindibile requisito che l’ambulatorio fisioterapico, per il quale è necessaria l’autorizzazione, sia diretto da un Medico che ne assumerà la responsabilità tecnica e che garantirà la sussistenza all’interno della struttura dei requisiti igienico-sanitari.

Non può revocarsi in dubbio che le illegittime previsioni del disegno di legge in questione in ordine ai requisiti minimi che lo Studio del Fisioterapista deve rispettare sono il frutto di un evidente fraintendimento della disciplina da cui può trarsi la corretta distinzione tra l’Ambulatorio e lo Studio Professionale che si è sinteticamente individuata.

Queste, per il momento, le prime considerazioni sulle più evidente illegittimità contenute nel disegno di legge, certamente meritevoli di ulteriore approfondimento, ma che già danno contezza della necessità di un pronto intervento che miri a ristabilire la legalità nella materia che appare fortemente messa in discussione con le cennate previsioni di quelle disposizioni passate in rassegna.

In attesa di conoscere i successivi sviluppi, si resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

 

 

 

 

 

 

        

 
1° CORSO INTERNAZIONALE TEORICO PRATICO DI TECNICHE MANUALI SUL RACHIDE (TP) 14-15-16 GIUGNO 2013 PDF Stampa E-mail
Lunedì 29 Aprile 2013 09:52

CLICCARE SU LINK SOTTOSTANTE E POI PREMERE DOWNLOAD PER LA PRESENTAZIONE DEL CORSO CON IL RELATIVO PROGRAMMA E IL MODULO D'ISCRIZIONE: 

 https://www.associazioneardiss.it/web/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=11:1d-corso-internazionale-teorico-pratico&Itemid=74

 1° CORSO INTERNAZIONALE

TEORICO PRATICO

LA MEDICINA MANUALE APPLICATA AL RACHIDE 

 

CENTRO MEDICO DI MEDICINA FISICA

E RIABILITAZIONE SOLARIUM

VIALE DELLA PROVINCIA 33

 

CASA SANTA ERICE (TP) 14-15-16 GIUGNO 2013

 

Sono stati richiesti crediti ECM per Medici e Fisioterapisti

 

PRESENTAZIONE DEL 1° CORSO DI MEDICINA MANUALE APPLICATA AL RACHIDE

 

Il corso di Medicina Manuale applicata al rachide che si svolgerà a trapani dal 14 al 16 Giugno ha una peculiarità. Infatti esso ha un respiro internazionale e sarà prevalentemente pratico. Basta leggere il programma per avere la netta sensazione che gli organizzatori del corso hanno imboccato la strada giusta scegliendo Docenti di altissimo profilo e scandendo armonicamente lezioni frontali a esercitazioni frontali a esercitazioni pratiche che vedranno impegnati tutti gli iscritti sotto l’attenta guida del Tutor. La scelta inoltre di trattare specificatamente l’argomento dell’ applicazione di questa disciplina medica ala rachide, nobilita ulteriormente i contenuti del corso poiché è proprio in questo segmento del corpo umano che la medicina manuale trova le più cogenti indicazioni. Non a caso a suo tempo è stata presentato al Senato della repubblica Italiana un Disegno di Legge volto ad istituire e regolamentare un percorso che possa portare alla definizione di “esperto in medicina manuale-vertebrale”. I partecipanti al 1° Corso Internazionale di Medicina Manuale applicata al Rachide avranno modo di apprendere tutte le fasi cliniche che caratterizzano questa disciplina in particolare la diagnosi differenziale che sta alla base della corretta indicazione terapeutica e la semeiotica specifica per poter avere indicazioni precise sulle manovre e sulle strategie terapeutiche da adottare. Completeranno il corso con oltre 10 ore di pratica e con un confronto finale con i docenti di verifica d’apprendimento.

 

 

Prof. Francesco Cirillo

Componente Comitato Scientifico

Istituto Superiore di Sanità

-Roma-

 

PROGRAMMA DEL CORSO

 

VENERDI 14 GIUGNO 2013

Presso sala conferenze Ordine Medici della Provincia di Trapani

 

ORE 15:00 – Presentazione del corso – F. Cirillo – S. Calvaruso

ORE 15:30 – Passato presente e futuro della medicina manuale – J.Aycart–A. Morelli

ORE 16:00 – Anatomia biomeccanica del rachide – A. Morelli – M. Ruga

ORE 16:30 – Indicazioni e controindicazioni della medicina manuale -R.Gomez Ferrer

ORE 17:00 – Coffee break

ORE 17:15 – Sessione Pratica :

Regole di applicazione diagnostica - R.Gomez Ferrer - A. Romeo – S. Lutri – M. Ruga

 

 

SABATO 15 GIUGNO 2013

Presso Centro Medico F.K.T. SOLARIUM

 

 

ORE 9:00 – 13.00  Patologie del rachide cervicale- Esercitazioni

                                 Patologie del rachide dorsale- Esercitazioni

Docenti: R.Gomez Ferrer-  V. Coco - A. Romeo - S. Lutri - M. Perez

ORE 13:30 – 14.30 -Pausa Pranzo

ORE 14:30 – 19.30 - Patologie del rachide lombare- Esercitazioni

                                     Patologie del rachide sacrale- Esercitazioni

Docenti:  J.Aycart -  M. Ruga - A. Romeo - M. Perez

 

DOMENICA 17 GIUGNO 2013

Presso Centro Medico F.K.T. SOLARIUM

 

ORE 9:00 – 12:30 – Integrazione  tra medicina manuale e tecnica manuale.

                                   Intervengono tutti i docenti.

ORE 12:30 - Verifica di apprendimento pratico e test di valutazione con esame finale.

ORE 13:30 – Chiusura del Corso.

 

Docenti e monitori:

R.Gomez Ferrer – Fisiatra Direttore Medicina Fisica e Riabilitazione Ospital General di Valencia (Spagna)

M.  Perez- Responsabile di Hotel Dieu – Sez. Medicina Manuale- Parigi (Francia)

J. Aycart - Direttore Medicina Fisica  e Riabilitazione di S. Sebastian (Spagna)

A- Morelli-  Direttore S.C. Medicina Riabilitativa e Centro Ausili ASF – Firenze

V. Coco – Medico Fisiatra esperto in Medicina Manuale - Catania

S. Calvaruso- Medico Fisiatra esperto in Medicina Manuale –Trapani

A. Romeo - Medico Fisiatra esperto in Medicina Manuale- Siracusa

F. Cirillo-Presidente E.M.R.S.S. Direttore Scentifico Fondazione Sant’Angela Merici SR

M. Ruga - Fiosioterapista esperto in Medicina Manuale - Novara

S. Lutri - Medico Fisiatra esperto in Medicina Manuale - Catania

 
Chiarimenti impugnazioni del Decreto di applicazione del Tariffario Bindi (1977/07). PDF Stampa E-mail
Venerdì 08 Febbraio 2013 10:06

Nell'area riservata troverete  la raccomandata allegata, inviata al rappresentante legale (Dott. Polizzi) del CSSP in data 7 giugno 2012

Avv. Maria Gabriella Valenti Patrocinante in Cassazione

Egr. Dottore,

ringraziandoLa per l'opportunità che mi offre, Le preciso, a riscontro delle Sue richieste, che l'ultima determinazione assessoriale, relativa all'ipotizzato recupero delle differenze tariffarie dal 2007 ad oggi (D.A. 28/01/2013), presenta non pochi aspetti di illegittimità, e direi di concreta inapplicabilità, che è troppo lungo, però, spiegare in questa sede.

Piuttosto, e per mettere a tacere personali ed errate letture della vicenda presupposta, cui Ella si riferisce, voglio confermarLe che, in realtà, avverso il D.A. 1977/07, pubblicato su GURS 9/11/2007, furono proposte, a suo tempo, diverse impugnazioni, alcune delle quali neanche coltivate in appello e rigettate già con sentenze coperte da giudicato, sin dal mese di Maggio 2011 e alle quali lo stesso decreto ultimo non manca di riferirsi (nn. 64/2011 e 462/2011).

Personalmente, valutai opportuno, invece, proporre l'appello nell'interesse delle associazioni che, a suo tempo, me ne avevano dato mandato, con una scelta che, quanto meno, ha oggettivamente ritardato le iniziative di recupero, che, appunto per quanto detto, avrebbero potuto, in tesi, essere avviate sin dal mese di maggio 2011.

Quando le sentenze del CGARS sono state pubblicate, nulla ho ritenuto di dover fare per quei ricorrenti che mi avevano, da tempo e per motivazioni diverse, revocato i mandati.

Quanto agli altri, dalla comunicazione che allego, e che ho inviato all'Associazione interessata per posta raccomandata sin dal 7/6/2012, emerge, con altrettanta certezza, che non solo ho tempestivamente dato notizia dell'esito sfavorevole dei giudizi (con sentenze il cui presupposto resta in diritto quantomeno opinabile) ma indicai pure gli ulteriori “rimedi” astrattamente esperibili, non senza sottolineare, come è a conoscenza di chiunque, anche se non “esperto giurista”, che il ricorso per Cassazione non è proponibile contro le sentenze di appello del Giudice Amministrativo, se non per i soli motivi relativi alla giurisdizione, ex art. 111 della Costituzione, motivi in questo caso certamente nè ricorrenti, né configurabili.  Chiunque, peraltro, diversamente opinando, avrebbe potuto determinarsi e utilizzare, con diversa “esperienza giuridica personale”, quel rimedio, avendone avuto tutto il tempo e la possibilità.

Particolarmente a cuore mi sta, infine, il tema della ipotetica omessa impugnazione, nei termini, del Piano di Rientro, tema anch'esso inopportunamente affrontato con personali ed estemporanee letture sui siti di pubblica consultazione, nei quali è dato leggere affermazioni del cui contenuto ciascuno dovrà rispondere personalmente nelle sedi competenti.

Risulterà evidente a coloro che leggeranno il “famigerato” punto 8 della sentenza (consultabile da chi vi ha interesse sul sito www. Giustizia Amministrativa.it) che il problema non riguarda un presunto ritardo nella notifica dei “motivi aggiuntivi” (che però gli esperti giuristi definiscono “aggiunti”), ma piuttosto l'opinione (a mio avviso errata) del Consiglio, che ha ritenuto immediatamente lesivo, su questo punto, il Piano di Rientro, e ne ha dedotto che l'applicabilità del Bindi, in quanto prevista dal Piano, dovesse essere contestata entro il termine di 60gg. dalla pubblicazione sulla GURS del Piano di Rientro.

In pratica, quindi, secondo il Consiglio, qualsiasi contestazione avverso l’applicazione del Tariffario Bindi in Sicilia, doveva essere rivolta al Piano di Rientro entro il 15/11/2007 (il D.A.1977 è stato pubblicato sulla GURS il 9/11/2007).

Mi conforta sapere che altri Avvocati avrebbero operato in tal senso, impugnando il D.A. 1977/07 (GURS 9/11/2007) e, in parte qua, il Piano di Rientro entro il 15/11/2007.

Per quanto è di mia spettanza, Le preciso che i ricorsi avverso il Piano di Rientro, da me proposti, per conto di chi ha ritenuto allora di conferirmi mandato, sono ben 9, notificati in data 11/10/2007. Ad oggi non sono ancora stati fissati per la trattazione di merito dal TAR Sicilia.

Nel rinnovarLe i sensi della mia stima, l'occasione mi è gradita per smentire quelle superficiali contestazioni, che la Sua cortese richiesta dimostra essere state inopportunamente portate alla indiscriminata conoscenza degli incolpevoli frequentatori di alcuni siti.

Cordiali saluti.

Palermo lì 05.02.2013

Avv. Maria Gabriella Valenti

 
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