Chiarimenti impugnazioni del Decreto di applicazione del Tariffario Bindi (1977/07). Stampa
Venerdì 08 Febbraio 2013 10:06

Nell'area riservata troverete  la raccomandata allegata, inviata al rappresentante legale (Dott. Polizzi) del CSSP in data 7 giugno 2012

Avv. Maria Gabriella Valenti Patrocinante in Cassazione

Egr. Dottore,

ringraziandoLa per l'opportunità che mi offre, Le preciso, a riscontro delle Sue richieste, che l'ultima determinazione assessoriale, relativa all'ipotizzato recupero delle differenze tariffarie dal 2007 ad oggi (D.A. 28/01/2013), presenta non pochi aspetti di illegittimità, e direi di concreta inapplicabilità, che è troppo lungo, però, spiegare in questa sede.

Piuttosto, e per mettere a tacere personali ed errate letture della vicenda presupposta, cui Ella si riferisce, voglio confermarLe che, in realtà, avverso il D.A. 1977/07, pubblicato su GURS 9/11/2007, furono proposte, a suo tempo, diverse impugnazioni, alcune delle quali neanche coltivate in appello e rigettate già con sentenze coperte da giudicato, sin dal mese di Maggio 2011 e alle quali lo stesso decreto ultimo non manca di riferirsi (nn. 64/2011 e 462/2011).

Personalmente, valutai opportuno, invece, proporre l'appello nell'interesse delle associazioni che, a suo tempo, me ne avevano dato mandato, con una scelta che, quanto meno, ha oggettivamente ritardato le iniziative di recupero, che, appunto per quanto detto, avrebbero potuto, in tesi, essere avviate sin dal mese di maggio 2011.

Quando le sentenze del CGARS sono state pubblicate, nulla ho ritenuto di dover fare per quei ricorrenti che mi avevano, da tempo e per motivazioni diverse, revocato i mandati.

Quanto agli altri, dalla comunicazione che allego, e che ho inviato all'Associazione interessata per posta raccomandata sin dal 7/6/2012, emerge, con altrettanta certezza, che non solo ho tempestivamente dato notizia dell'esito sfavorevole dei giudizi (con sentenze il cui presupposto resta in diritto quantomeno opinabile) ma indicai pure gli ulteriori “rimedi” astrattamente esperibili, non senza sottolineare, come è a conoscenza di chiunque, anche se non “esperto giurista”, che il ricorso per Cassazione non è proponibile contro le sentenze di appello del Giudice Amministrativo, se non per i soli motivi relativi alla giurisdizione, ex art. 111 della Costituzione, motivi in questo caso certamente nè ricorrenti, né configurabili.  Chiunque, peraltro, diversamente opinando, avrebbe potuto determinarsi e utilizzare, con diversa “esperienza giuridica personale”, quel rimedio, avendone avuto tutto il tempo e la possibilità.

Particolarmente a cuore mi sta, infine, il tema della ipotetica omessa impugnazione, nei termini, del Piano di Rientro, tema anch'esso inopportunamente affrontato con personali ed estemporanee letture sui siti di pubblica consultazione, nei quali è dato leggere affermazioni del cui contenuto ciascuno dovrà rispondere personalmente nelle sedi competenti.

Risulterà evidente a coloro che leggeranno il “famigerato” punto 8 della sentenza (consultabile da chi vi ha interesse sul sito www. Giustizia Amministrativa.it) che il problema non riguarda un presunto ritardo nella notifica dei “motivi aggiuntivi” (che però gli esperti giuristi definiscono “aggiunti”), ma piuttosto l'opinione (a mio avviso errata) del Consiglio, che ha ritenuto immediatamente lesivo, su questo punto, il Piano di Rientro, e ne ha dedotto che l'applicabilità del Bindi, in quanto prevista dal Piano, dovesse essere contestata entro il termine di 60gg. dalla pubblicazione sulla GURS del Piano di Rientro.

In pratica, quindi, secondo il Consiglio, qualsiasi contestazione avverso l’applicazione del Tariffario Bindi in Sicilia, doveva essere rivolta al Piano di Rientro entro il 15/11/2007 (il D.A.1977 è stato pubblicato sulla GURS il 9/11/2007).

Mi conforta sapere che altri Avvocati avrebbero operato in tal senso, impugnando il D.A. 1977/07 (GURS 9/11/2007) e, in parte qua, il Piano di Rientro entro il 15/11/2007.

Per quanto è di mia spettanza, Le preciso che i ricorsi avverso il Piano di Rientro, da me proposti, per conto di chi ha ritenuto allora di conferirmi mandato, sono ben 9, notificati in data 11/10/2007. Ad oggi non sono ancora stati fissati per la trattazione di merito dal TAR Sicilia.

Nel rinnovarLe i sensi della mia stima, l'occasione mi è gradita per smentire quelle superficiali contestazioni, che la Sua cortese richiesta dimostra essere state inopportunamente portate alla indiscriminata conoscenza degli incolpevoli frequentatori di alcuni siti.

Cordiali saluti.

Palermo lì 05.02.2013

Avv. Maria Gabriella Valenti

 

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